Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11085/2024 ribadisce un principio importante riguardante il comportamento dei sanitari in servizio di guardia medica e il reato di rifiuto di atti d’ufficio. Nel caso in esame, un medico è stato condannato per omissioni in atti d’ufficio poiché si è rifiutato di eseguire una visita domiciliare presso un paziente che aveva richiesto urgentemente il suo intervento, nonostante le gravi condizioni di salute riferite.

Il medico ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

La questione centrale riguarda l’integrazione del reato di rifiuto d’atto d’ufficio da parte del sanitario in servizio di guardia medica. La Corte ha richiamato l’art. 13 del DPR n. 41/91, il quale impone al medico di guardia di rimanere a disposizione per garantire gli interventi domiciliari a livello territoriale.

Secondo la Suprema Corte, la necessità e l’urgenza di effettuare la visita domiciliare devono essere valutate dal medico, ma questa valutazione è tuttavia sindacabile dal giudice di merito. Il giudizio del sanitario deve basarsi su dati di ragionevolezza, derivanti dal contesto specifico e dai protocolli sanitari applicabili.

La giurisprudenza consolidata, secondo la Corte, stabilisce che il delitto di rifiuto di atti d’ufficio è integrato quando il sanitario in servizio di guardia medica decide di non eseguire un intervento domiciliare urgente nonostante la richiesta, se la sintomatologia presenta segni gravi e allarmanti.

Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il giudice di merito ha correttamente escluso che il rifiuto del medico potesse causare il decesso del paziente, ma ha ritenuto che il persistente rifiuto del medico di eseguire la visita domiciliare doveva essere considerato come rifiuto di atti d’ufficio.

Pertanto, la Corte ha respinto il motivo di ricorso del medico, confermando l’integrazione del reato di rifiuto d’atto d’ufficio nella sua condotta.

Corte Suprema di Cassazione – Sentenza n. 11085 del 17/01/2024