L’obbligo di segnalazione preventiva e visibilità degli autovelox secondo la Cassazione

L’articolo 142 del Codice della Strada, comma 6-bis, stabilisce che gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili. La pronuncia della Corte di Cassazione 8 febbraio 2022, n. 4007, ha fornito importanti chiarimenti in merito a questa norma, affermando che il requisito della preventiva segnalazione della postazione e quello della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti per la legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite autovelox. In questo articolo, esamineremo in dettaglio la vicenda, l’impostazione di merito, la questione di diritto sollevata nel ricorso, le interpretazioni letterale e teleologica della norma, i requisiti delle postazioni e il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione.

La Vicenda

La questione emersa in questa controversia riguarda un uomo che aveva ricevuto una multa per aver superato il limite di velocità consentito di 50 km/h di ben 62 km/h, in seguito al rilevamento del controllo elettronico della velocità. Tuttavia, nei primi due gradi di merito, le opposizioni al verbale di accertamento erano state respinte, sostenendo che la visibilità della segnaletica era sufficiente per garantire la validità del verbale. In particolare, si riteneva che fosse necessario solo che la segnaletica fosse ben visibile, mentre non era rilevante che la postazione di rilevazione del controllo, cioè l’autovelox, fosse visibile.

L’Impostazione di Merito

Secondo il tribunale, la visibilità della segnaletica era sufficiente, specialmente per le postazioni fisse. La presenza o l’assenza della “auto civetta” della Polizia Locale, ovvero della postazione di rilevazione del controllo, non era considerata rilevante. Inoltre, la Direttiva Maroni, che stabiliva come rendere ben individuabili le postazioni di controllo mobili, non veniva considerata un parametro rilevante per valutare la legittimità della contestazione.

La Questione di Diritto Sollevata nel Ricorso

Per risolvere la controversia, la Corte di Cassazione ha dovuto analizzare l’interpretazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6-bis, che richiede che le postazioni di controllo siano “preventivamente segnalate e ben visibili.” La questione cruciale era se queste due condizioni fossero sinonimiche o se rappresentassero due requisiti distinti.

L’Interpretazione Letterale

La Cassazione ha rilevato che, dal punto di vista letterale, la segnalazione preventiva e la visibilità rappresentano due aspetti distinti. La segnalazione preventiva mira a informare gli automobilisti della presenza di una postazione di controllo prima che vi arrivino, mentre la visibilità è necessaria affinché gli automobilisti possano individuare la postazione quando vi passano davanti. Questa interpretazione conferma che il requisito della visibilità è distinto da quello della segnalazione preventiva.

L’Interpretazione Teleologica

Oltre all’interpretazione letterale, la Cassazione ha anche considerato l’aspetto teleologico della norma. Ha rilevato che il motivo per cui la segnalazione preventiva è richiesta è quello di permettere agli automobilisti di adattare il proprio comportamento di guida in anticipo, mentre la visibilità è necessaria per consentire loro di identificare la postazione di controllo quando sono nelle sue vicinanze. Queste due finalità diverse supportano l’idea che la segnalazione preventiva e la visibilità siano due requisiti distinti, ciascuno con il proprio scopo.

I Requisiti delle Postazioni

La Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che i due requisiti, ovvero la segnalazione preventiva della postazione di controllo e la visibilità di tale postazione, si applicano sia alle postazioni fisse che a quelle mobili. La giurisprudenza ha stabilito che non esiste alcuna interferenza negativa tra questi due requisiti e che entrambi devono essere soddisfatti. Quindi, sia le postazioni fisse che le postazioni mobili devono essere preventivamente segnalate e ben visibili per essere considerate legittime ai fini della rilevazione della velocità.

Il Principio di Diritto

In definitiva, l’articolo 142 del Codice della Strada richiede che le postazioni di controllo della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. Questi due requisiti sono distinti ed autonomi, e devono essere rispettati sia per le postazioni fisse che per quelle mobili. Questa decisione della Corte di Cassazione fornisce chiarezza su come interpretare e applicare questa norma, assicurando che gli automobilisti siano informati della presenza delle postazioni di controllo prima di raggiungerle e che possano identificarle quando sono nelle loro vicinanze.

In sintesi, questa sentenza della Corte di Cassazione rafforza l’importanza della segnalazione preventiva e della visibilità delle postazioni di controllo della velocità, garantendo una maggiore tutela per gli automobilisti e una corretta applicazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022